Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia.
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1954-55, per la costruzione, a cura dello stesso Ministero, di caserme per le forze di polizia nelle localita' che saranno stabilite d'intesa fra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.