N NORME. red.it

Partecipazione di candidati ai concorsi a cattedre negli Istituti statali di istruzione media.

Art. 1.


Fino a quando non sia stata espletata la prima sessione degli esami di abilitazione prevista dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono prorogate le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge sui concorsi per titoli ed esami a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, abbinati agli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.