Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario.
Art. 1.
Per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario regolati dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, e' autorizzato un limite di impegno di 150 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-58, di 220 milioni per l'esercizio 1958-59 e di 210 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62.
La somma occorrente per il pagamento dei concorsi prevista dal comma precedente sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1990-91.