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Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Articolo unico.



Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
Sono estese ad esso tutte le agevolazioni previste dall'art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti cesseranno di avere efficacia con il 31 dicembre 1959.