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Proroga del termine stabilito dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, per la emanazione dei testi unici sulle imposte dirette.

Art. 1.


Il termine di cui all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, entro il quale fu concessa la delega al Governo per la emanazione dei testi unici in materia di imposte dirette, e' prorogato al 31 gennaio 1958.