Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.
Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.