Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.