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Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

Art. 21.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 498 e 740 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.