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Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamita' naturali e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche, nonche' provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale.

Art. 1.


((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))