Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957-58.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1957, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1957-58 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1957.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il 1° luglio
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1957
GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA