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Istituzione della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni".

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' istituita in Roma, alle dipendenze del Ministro per le finanze, la Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni".
La Scuola svolge corsi di istruzione teorico-pratica per il personale civile dell'Amministrazione finanziaria.
Nel regolamento saranno stabilite le norme concernenti la istituzione, l'inizio, la durata dei corsi e le categorie di impiegati che possono essere chiamati a frequentarli.

Art. 2.


La direzione didattica ed amministrativa della Scuola e' affidata ad un direttore scelto tra i professori ordinari delle Universita' o fra gli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a ispettore generale.
Il direttore e' nominato con decreto del Ministro per le finanze per la durata di un biennio, alla scadenza del quale puo' essere riconfermato.
Egli e' direttamente responsabile verso il Ministro per le finanze ed ha alle sue dipendenze il personale che frequenta la Scuola, per il tempo in cui esso vi e' assegnato.
Il conferimento degli incarichi per l'insegnamento e per le esercitazioni, le materie ed i programmi dei corsi teorici e delle esercitazioni pratiche, le modalita' relative alle prove di esame cui sono sottoposti gli impiegati tenuti a frequentare la Scuola, nonche' il regolamento interno di questa, sono stabiliti con decreti del Ministro per le finanze, sentito il direttore della Scuola stessa.

Art. 3.


I servizi di segreteria de la Scuola sono assorti da impiegati di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, designati dal Ministro per le finanze.
Essi sono distaccati presso la Scuola in posizione di comando, senza diritto a speciale indennita', e sono alle dirette dipendenze del direttore.
Per le esigenze della Scuola, puo' essere altresi' distaccato presso la medesima in posizione di comando e senza diritto a speciali indennita', un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano.

Art. 4.


Alla fine di ciascun corso, il corpo degli insegnanti, presieduto dal direttore, procede alla graduatoria dei frequentatori che abbiano superato la prova d'esame, in base al punteggio conseguito, formulando inoltre, per ognuno di essi, un particolareggiato giudizio.
Di tale giudizio si tiene conto, unitamente agli altri elementi in possesso degli uffici, nella compilazione dell'annuale rapporto informativo.

Art. 5.


I consiglieri di 3ª classe della carriera direttiva delle intendenze di finanza, e i vice procuratori delle carriere di concetto dell'Amministrazione delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle dogane e delle imposte indirette hanno l'obbligo di frequentare, anche durante il periodo di prova di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, la Scuola centrale tributaria seguendo i corsi trimestrali per essi predisposti.
La frequenza di tali corsi, tenuto conto della graduatoria di cui all'art. 4, concorre, ai sensi dell'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla formazione dei giudizi del Consiglio di amministrazione per la nomina in ruolo e per la promozione per merito comparativo.
Il Ministro per le finanze puo' disporre che presso la Scuola si svolgano i corsi di perfezionamento previsti dalla legge 16 giugno 1949, n. 307, e quelli di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.


Gli impiegati di prima nomina che non abbiano conseguito l'idoneita' dal Consiglio di amministrazione sono revocati dall'impiego, senza diritto ad indennita', salvo che il Ministro per le finanze sentito il Consiglio di amministrazione eserciti la facolta' di ammetterli per non piu' di una volta alla ripetizione del corso.
Uguale facolta' spetta allo stesso Ministro nei confronti dei detti impiegati che per cause indipendenti dalla loro volonta' abbiano dovuto interrompere la frequenza ai corsi o non abbiano potuto sostenere gli esami finali.

Art. 7.


Nel regolamento saranno stabilite le norme per la istituzione, presso la Scuola, di speciali corsi di preparazione agli esami per la promozione alle qualifiche di consigliere di la classe ed equiparate e vice direttore e a quella di procuratore ed equiparate e saranno altresi' stabilite le norme concernenti la durata dei detti corsi, le modalita' del loro svolgimento ed i relativi programmi.

Art. 8.


Al direttore della Scuola, qualora sia scelto fra persone estranee all'Amministrazione finanziaria, spetta, per la durata dell'incarico, una indennita' mensile cumulabile con le indennita' corrisposte ad altro titolo, nel limite massimo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 e successive modificazioni.
Per ogni corso di 60 ore di insegnamento la retribuzione globale sara' pari alla meta' dello stipendio annuo iniziale previsto per i dipendenti statali della carriera direttiva con qualifica di consigliere di 1ª classe, esclusa l'aggiunta di famiglia e le eventuali indennita' inerenti alla qualifica suindicata.
Per i docenti che appartengono all'Amministrazione finanziaria la retribuzione anzidetta sara' ridotta alla meta' in caso di lezioni e ad un quarto in caso di esercitazione.
Qualora l'incarico di insegnamento o di esercitazione comporti un numero di ore superiore od inferiore a 60 la retribuzione sara' proporzionalmente aumentata o ridotta.
Il trattamento di cui ai precedenti commi e' comprensivo della retribuzione per le interrogazioni, per gli esami e del diritto di pubblicazione da parte della Scuola del testo dei corsi tenuti.
L'indennita' di missione eventualmente spettante al direttore della Scuola e ai docenti deve essere attribuita, nei limiti e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, soltanto per i giorni strettamente necessari al funzionamento della Scuola.

Art. 9.


Agli impiegati tenuti alla frequenza dei corsi sono attribuite, oltre al normale trattamento economo di servizio e, se dovuti, agli altri assegni e indennita' corrisposti continuativamente al rimanente personale, le indennita' di missione nei limiti e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 10.


Nel regolamento saranno stabilite le norme che disciplineranno per gli impiegati di prima nomina l'alloggio obbligatorio presso la sede della Scuola e i relativi motivi di dispensa, nonche' le condizioni di ammissione all'alloggio nei posti liberi per gli altri frequentanti.

Art. 11.


Le spese per la manutenzione dei locali, per l'arredamento degli ambienti e per l'acquisto del materiale didattico, per il funzionamento dei corsi e dei servizi relativi, per la indennita' e il compenso al direttore, per i compensi agli incaricati degli insegnamenti e delle esercitazioni, per l'acquisto dei testi di studio e per la pubblicazione delle dispense, nonche' le spese relative al funzionamento della segreteria e della Scuola faranno carico per l'esercizio finanziario 1956-57, al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'importo di lire 50.000.000 e al capitolo 476 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di lire 87.400.000, e, per gli esercizi successivi, ad apposito capitolo da istituirsi con decreto del Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1957
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO