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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali con annessi Capitolo d'oneri e Protocolli addizionali e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali, con annessi Capitolo d'oneri, Protocolli addizionale e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954.