Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato.
Art. 1.
Il termine per la sostituzione di biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega italiana di uguale valore stabilito con l'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, che ha sostituito l'art. 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, e' prorogato al 31 dicembre 1957.