Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorita' giudiziaria.
Art. 1.
L'art. 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e' cosi' modificato:
"Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, e' di novanta giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.
Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facolta' di adire l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile".