Indennita' al personale del Ministero del tesoro avente gestione di denaro e valori o funzioni di controllo sui medesimi ed ai cassieri e consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Art. 2.
La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.