Integrazione degli organici degli assistenti delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 novembre 1956, al ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono aggiunti 25 posti di ruolo.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' con proprio decreto alla diretta ripartizione, fra le cattedre universitarie, dei predetti 25 posti di assistente.
Art. 2.
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1956-57, coi normali stanziamenti di cui al capitolo n. 160 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1957
GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO