Integrazione delle Giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura.
Art. 1.
Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, su proposta motivata dalla Giunta camerale interessata, puo' essere disposto che di essa siano chiamati a far parte, oltre i componenti indicati nell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e nell'articolo unico della legge 12 luglio 1951, n. 560, anche membri scelti in altri specifici settori economici che rivestano nella circoscrizione camerale particolare importanza.
Nelle Giunte camerali di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, avente sede nei capoluoghi di province litoranee, e' chiamato a far parte in ogni caso, un rappresentante della categoria marittima.