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Proroga del termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in Borsa ai fini dell'imposta di negoziazione.

Articolo unico.



E' prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954, i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in Borsa e dei titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso.