Estensione delle provvidenze previste dalle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, 9 novembre 1949, n. 939, e 1 ottobre 1951, n. 1133, ai danni causati dai terremoti del febbraio e marzo 1955 in provincia di Foggia.
Art. 1.
Le disposizioni di cui alle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, art. 1; 9 novembre 1949, n. 939, art. 1 - lett. e);
1 ottobre 1951, n. 1133, articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono estese ai danni prodotti in provincia di Foggia, dai terremoti verificatisi nel febbraio e marzo 1955.