Abrogazione dell'art. 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227.
Articolo unico.
L'art. 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e' abrogato.