Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per lo svolgimento della sua attivita' nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.
Art. 2.
Alla spesa relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1954-55.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1956
GRONCHI SEGNI - MEDICI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO