Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati.
Art. 1.
Gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze di titolari di impresa ovvero di titolari di attivita' comunque soggette alle norme sugli assegni familiari o del loro nucleo familiare, anche se addetti a servizi personali del titolare medesimo o dei componenti del suo nucleo familiare, sono soggetti alle stesse forme di previdenza e di assistenza sociale alle quali i titolari medesimi sono tenuti per i propri dipendenti addetti all'impresa o all'attivita' esercitata.