Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita', generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.
Art. 3.
Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della, parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1956-57, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Art. 4.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957; in conformita' dello stato di previsione annesso alla precedente legge;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla appendice n. 2 della presente legge.
Art. 5.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla, contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso alla appendice n. 3 della presente legge.
Art. 6.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa straordinaria di lire 11.700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
Art. 7.
E' autorizzata, per l'esercizio 1956-57, la iscrizione della somma di lire 5.000.000 per provvedere alle spese per funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.
Art. 8.
Per l'esercizio finanziario 1956-57, l'assegnazione a favore della Croce Rossa italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 2, lettera a) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e' autorizzata in lire 75.000.000.
Art. 9.
L'assegnazione prevista dall'art. 7 della legge 25 marzo 1948, n. 181, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, e' elevata a lire 1.900.000.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57.
Art. 10.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1956-1957, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1956
GRONCHI SEGNI - MEDICI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: MORO
Allegato
Stato di previsione della spesa del Ministro dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Parte di provvedimento in formato grafico
APPENDICE N. 1
Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Parte di provvedimento in formato grafico
Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Parte di provvedimento in formato grafico
Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Parte di provvedimento in formato grafico
Elenco n. 1
Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato della spesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 a 30 giugno 1957, ai termini dell' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Parte di provvedimento in formato grafico
APPENDICE N. 2
Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Parte di provvedimento in formato grafico
Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Parte di provvedimento in formato grafico
Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Parte di provvedimento in formato grafico
Elenco N. 1
Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato della spesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 a 30 giugno 1957, ai termini dell' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
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APPENDICE
Stato di previsione dell'entrata dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
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Stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
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Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
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Elenco n. 1
Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato della spesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 a 30 giugno 1957, ai termini dell' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
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APPENDICE N. 1
Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
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Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
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Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
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Elenco n. 1
Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato della spesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 a 30 giugno 1957, ai termini dell' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
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APPENDICE N. 2
Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
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Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
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Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
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Elenco N. 1
Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato della spesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 a 30 giugno 1957, ai termini dell' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
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APPENDICE
Stato di previsione dell'entrata dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
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Stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
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Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
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Elenco n. 1
Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato della spesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 a 30 giugno 1957, ai termini dell' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
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