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Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1957.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.


E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957 allegato al presente stato di previsione a termine dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1930, n. 30.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1956.
GRONCHI SEGNI - MEDICI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: MORO

Allegato

TABELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1957.



APPENDICE N. 1.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957.



TABELLA

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957.


Parte di provvedimento in formato grafico




((1))
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AGGIORNAMENTO (1)


Si riporta, in nota, il testo della pag. 35, prima colonna, capitolo n. 4, prima e seconda linea, a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 31/7/1956, n. 190:"Compensi per lavoro straordinario ((agli impiegati ed agenti di ruolo degli organi periferici)) (escluso il personale forestale) e a quello di altre Amministrazioni dello Stato od enti, che presta la opropria opera presso gli organi stessi ( art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 ). La suddetta modifica entra in vigore l'08/10/1956.