N NORME. red.it

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione, annesso alla presente legge.

Art. 2.


Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 32 dello Stato di previsione annesso alla presente legge, il Ministro per l'industria e per il commercio e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti o promuovere e sostenere iniziative intese allo ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall'art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 27 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI - MEDICI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: MORO

Allegato

Stato di previsione della spese del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957



Parte di provvedimento in formato grafico