Esenzione dall'imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al triennio 1956, 1957 e 1958, di quintali 8000 di zucchero da impiegare nella preparazione di uno speciale alimento per le api.
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))