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Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario.

Art. 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

E' autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000 per la concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
La somma di cui al precedente comma sara' stanziata negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:

esercizio 1956-57. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000 esercizio 1957-58. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000 esercizio 1958-59. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000 esercizio 1959-60. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000

Art. 2.


Alla spesa di due miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1956-1957, sara' fatto fronte con il fondo speciale iscritto nel capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1956
GRONCHI SEGNI - COLOMBO - ZOLI MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO