Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1957.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2.
E' autorizzata l'assegnazione di lire 100.000.000 nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1956/57, per provvedere ai termini dell'art. 8 - primo comma - della legge 22 novembre 1954, n. 1127, alle spese di funzionamento della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington e della Sezione acquisti di cui agli articoli 1 e 3 della legge medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: MORO
Allegato
Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957.
Parte di provvedimento in formato grafico
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