Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni concluse in Washington il 30 marzo 1955 tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America: a) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni.
Convenzione-art. XXI
Articolo XXI
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.
2. La presente Convenzione avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno
solare in cui tale scambio avra' avuto luogo.
Essa continuera' ad aver vigore per un periodo di cinque anni a
partire dal 1 gennaio sopra indicato ed indefinitivamente dopo tale periodo, ma puo' essere fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purche' sia stata denunziata almeno sei mesi prima; in tale ipotesi, la presente Convenzione cessera' di avere efficacia dal 1 gennaio successivo alla scadenza del suddetto periodo di mesi sei.
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.
2. La presente Convenzione avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno
solare in cui tale scambio avra' avuto luogo.
Essa continuera' ad aver vigore per un periodo di cinque anni a
partire dal 1 gennaio sopra indicato ed indefinitivamente dopo tale periodo, ma puo' essere fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purche' sia stata denunziata almeno sei mesi prima; in tale ipotesi, la presente Convenzione cessera' di avere efficacia dal 1 gennaio successivo alla scadenza del suddetto periodo di mesi sei.