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Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, e dei Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, nonche' i Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa.