Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957.
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956, al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.