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Rimborso all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) dell'onere relativo al trattamento economico del personale distaccato presso il Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le esigenze dei dipendenti servizi, e' autorizzato a valersi di personale dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) nel limite massimo di 108 unita', che saranno ripartite, in relazione alla categoria di appartenenza, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quello pre il tesoro.

Art. 2.


Durante tutto il periodo della sua, utilizzazione il personale dell'E.A.M. e' considerato distaccato nella posizione di comando e conserva il trattamento giuridico ed economico derivante dal rapporto di dipendenza dall'Ente suddetto.

Art. 3.


L'onere relativo al trattamento economico, comprensivo delle quote di versamento di contributi previdenziali ed assicurativi; nonche' di accantonamento per indennita' di liquidazione, del personale comandato ai sensi del precedente articolo, sara' rimborsato all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale dipendente dal Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

Art. 4.


All'onere di lire 300 milioni derivante dalla attuazione della presente legge per il periodo dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1957, sara' provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57 concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 5.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 6.


La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1954 e per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1956
GRONCHI SEGNI - ANGELINI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO