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Estensione di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effettuati dalla Regione sarda nel settore dell'artigianato.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



Alle operazioni effettuate dal Credito industriale sardo, anche con fondi previsti da leggi regionali, a favore delle imprese artigiane, nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le garanzie ed i privilegi di cui all'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'art. 41 della medesima legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1956
GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - ZOLI - ANDREOTTI MEDICI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO