Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici.
Art. 1.
Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione, sono prorogate sino a tutto l'esercizio 1959-60.