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Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957.

Art. 1.


Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.