Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-1944 alla campagna 1947-1948.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento agli enti gestori degli ammassi delle somme dovute alle aziende di credito finanziatrici a saldo del credito dalle stesse vantato, per capitale, interessi e spese, in dipendenza.
a) delle anticipazioni effettuate per il pagamento agli aventi diritto, delle integrazioni di prezzo e dei premi, sotto qualsiasi forma disposti, a favore dei conferenti agli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli nelle campagne 1943-44 e 1944-45;
b) del minore importo riscosso, in conseguenza della riduzione apportata nel corso della campagna 1943-44 dal governo della sedicente Repubblica sociale ai prezzi di cessione ai molini dei cereali destinati alla panificazione ed alla pastificazione, al fine di contenere i prezzi al consumo del pane e della pasta;
c) del maggior prezzo corrisposto, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Governo militare alleato, per i cereali conferiti durante la campagna ammassatoria 1944-45 nelle Province del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia.
Art. 2.
E' autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dell'olio di produzione 1947-48, del contingente affluito agli oleari del popolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1216.
Art. 3.
L'effettiva entita' degli oneri a carico dello Stato a termine della presente legge verra' accertata e liquidata dal M.A.F., attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione, da compilare e da presentare dagli enti gestori.
Le modalita' per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.
Art. 4.
In attesa della liquidazione degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sulla base dei rendiconti finali di gestione e allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, e' autorizzata la corresponsione agli enti gestori di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende di credito finanziatrici.
Gli acconti di cui al comma precedente saranno corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste lino alla misura massima del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conti, dalle aziende di credito finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, dovranno impegnarsi a restituire agli enti gestori le somme eventualmente riscosse in piu' dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.
Identico impegno assumeranno gli enti gestori verso lo Stato.
Art. 5.
E' altresi' autorizzata la corresponsione di ulteriori acconti, fino a raggiungere la misura del 90 per cento di cui all'articolo precedente e con le stesse modalita' in detto articolo indicate, sul credito vantato dalle aziende di credito finanziatrici per le gestioni di ammasso e di distribuzione dei cereali, prodotti e derivati delle campagne 1946-1947 e 1947-1948, i cui oneri sono stati assunti a carico dello Stato, rispettivamente con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 256, e con legge 12 luglio 1949, n. 459.
Art. 6.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione dei precedenti articoli 4 e 5 saranno pagati, mediante la emissione di mandati diretti, a favore degli Enti gestori i quali provvederanno immediatamente a ripartirli tra le aziende di credito interessate, in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per in liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.
Art. 7.
E' approvato, in via di sanatoria, l'impegno delle somme seguenti, a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i sottoindicati esercizi finanziari:
Esercizio 1944-45
((Capitolo n. 152-quater (nuovo))). -
Quote integrative, differenze di prezzo
e premi sui prodotti agricoli conferiti
nelle campagne di ammasso 1943-44 e
1944-45, disciplinate dal sedicente
governo della repubblica sociale
italiana e dal Governo militare alleato L. 6.750.000.000
Capitolo n. 152-quinquies (nuovo).
Spese a carico dello Stato in
dipendenza della gestione dei granai
del popolo e della applicazione del
prezzo del pane e della pasta per la
campagna 1944-45 (decreti legislativi luogotenenziali 3 agosto 1944, n. 167,
22 febbraio 1945, n. 38, e 5 aprile 1946, n. 315).......................... L. 9.800.000.000
Esercizio 1946-47
Capitolo n. 14-quater. - Rimborso alla
Federazione italiana dei
consorzi agrari delle maggiori spese
sostenute per la gestione degli ammassi
nella campagna 1945-46 (art. 1, lettere b) e c) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 18 novembre 1945, n. 805) L. 1.700.000.000
Esercizio 1947-48
Capitolo n. 141-ter. - Premi da
corrispondere per i quantitativi di
grano, granoturco, orzo, segale e risone
conferiti nella campagna cercalicola
1945-1946 (articoli 2, 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 339, e art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 337)............................ L. 300.000.000
Capitolo n. 141-quater. - Onere
a carico dello Stato risultante dalla
gestione 1947-1948 per i cereali destinati
alla panificazione, alla pastificazione
e loro derivati e somme
occorrenti per la corresponsione di
acconti a parziale estinzione del credito
vantato dagli Istituti finanziatori per
le gestioni 1947-48 e precedenti
(legge 12 luglio 1949, n. 459, articoli 1, 3 e 4)...................... L. 8.000.000.000
Capitolo n. 141-quinquies (nuovo).
- Onere a carico dello Stato derivante
dal mancato collocamento, per
causa di forza maggiore, entro il
termine previsto ed ai prezzi ufficialmente
fissati, dell'olio di produzione 1947-1948,
affluito agli oleari del popolo ai
Sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1216............... L. 6.000.000.000
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1956
GRONCHI SEGNI - COLOMBO - ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO