Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' approvata in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo, rispetto al ricavato dalla vendita, dei quantitativi di carni congelate e di strutto importati dall'Argentina, per conto dello Stato, dalla C.I.R.C.A. (Compagnia importatori riuniti carni e affini, societa' a responsabilita' limitata) e dalla I.CA.ST.A. (Societa' importazione carni e strutto accordo commerciale italo-argentino societa' a responsabilita' limitata), in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino stipulato il 13 ottobre 1947 ed approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385.
Le differenze attive di gestione tra il costo ed il ricavato dalla vendita dei quantitativi di carni congelate e di strutto, di cui al precedente comma, sono di spettanza dello Stato. Sono altresi' di spettanza dello Stato le risultanze attive di gestione relative a carni congelate importate dall'Argentina dalla C.I.R.C.A., per conto dello Stato, anteriormente alla stipulazione dell'accordo menzionato al precedente comma.
Art. 2.
Agli effetti di quanto stabilito nel precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato o i profitti di spettanza dello Stato medesimo sono costituiti dalle differenze:
a) tra l'effettivo tasso di cambio praticato per i finanziamenti del controvalore in lire della valuta occorrente per gli acquisti e il tasso di cambio da calcolarsi secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, e dal decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632;
b) tra i costi comprese le spese sostenute dagli enti incaricati della importazione fino alla cessione delle merci alle condizioni di vendita stabilite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, nonche' gli oneri di carattere generale ed il compenso agli enti medesimi - ed il ricavato ottenuto dalla vendita.
Art. 3.
La liquidazione e il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato ai sensi dell'articolo precedente, per la differenza del tasso di cambio effettivamente praticato rispetto al tasso di cambio da calcolarsi secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, e dal decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, verranno, effettuati dal Ministero del tesoro, Direzione generale del Tesoro, a favore dell'Ufficio italiano dei cambi sulla base del rendiconto della valuta ceduta da presentarsi dall'Ufficio medesimo.
La liquidazione e il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato per la differenza tra i costi e i ricavi, di cui al precedente articolo, verranno effettuati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base del rendiconto di gestione di cui al successivo art. 4.
Il pagamento sara' fatto mediante l'emissione di mandati diretti a favore dell'ente importatore oppure degli enti finanziatori per la parte di rispettiva competenza ove sussistesse ancora un residuo credito degli enti finanziatori medesimi.
Art. 4.
Gli enti incaricati della importazione debbono presentare all'Alto Commissariato della alimentazione il rispettivo rendiconto di gestione compilato secondo le modalita' che saranno stabilite dall'Alto Commissariato della alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.
Art. 5.
E' approvato in via di sanatoria l'impegno della seguente somma a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il sottoindicato esercizio finanziario:
Esercizio 1947-48
(( Capitolo numero 422-XI (nuovo) )). -
Onere derivante dal maggior costo rispetto al ri-
cavato dalla vendita dei quantitativi di carni
congelate e di strutto importati dall' Argentina,
in esecuzione dell'accordo commerciale e finanzia-
rio italo-argentino del 13 ottobre 1947, approvato
con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385 L. 1.500.000.0
00
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1956
GRONCHI SEGNI - MEDICI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: MORO