N NORME. red.it

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari.

Art. 1.


L'Alto Commissariato dell'alimentazione e' autorizzato a dar corso, di concerto con il Ministero per il tesoro, alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri finanziari concessi, a carico del bilancio dello Stato, dal sedicente Governo della Repubblica sociale italiana, per i maggiori costi di merci, nazionali o di importazione, di riconosciuta necessita' ai fini dell'approvvigionamento dei Paese, nei seguenti settori: bestiame, carni e grassi alimentari, oli commestibili, semi oleosi, zucchero, legumi secchi, cereali, farina di cereali, e per le specificazioni contenute negli articoli seguenti.