Autorizzazione della ulteriore spesa occorrente per il materiale di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma.
Art. 1.
Per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma, di cui al regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 24, e' autorizzata la ulteriore spesa di lire 1.340.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 e di lire 340.000.000 nell'esercizio 1958-59.