Attribuzione della facolta' ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari.
Art. 1.
I Comuni, ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, il contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, possono essere autorizzati ad erogare direttamente o a cedere ad enti finanziatori parte del contributo stesso per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari.