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Modifica dell'art. 56 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, recante norme per le linee elettriche esterne.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



Il primo comma dell'art. 56 delle "Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne", approvate con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, e' sostituito con il seguente:
"Per gli attraversamenti si devono in genere usare conduttori nudi, salvo il caso di linee elettriche a tensione non maggiore di 1200 volt corrente continua o di 500 volt corrente alternata, per i quali e' ammesso l'uso di conduttore isolato con gomma, carte e tessili impregnati o con materiale termoplastico oppure con altri materiali che, non essendo ancora stati regolamentati dal C.E.I., siano stati approvati dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o, per le linee di loro proprieta' e pertinenza, da altre Amministrazioni dello Stato. E' ammesso anche, qualunque sia la tensione di linea, far uso di cavi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1956
GRONCHI SEGNI - CORTESE - ROMITA - ANGELINI - BRASCHI Visto, il Guardasigilli: MORO