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Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela artistica e di protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (gia' moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art. 733 del Codice penale, nonche', per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale.
Le norme della presente legge non si applicano alle costruzioni gia' compiute al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 giugno 1956
GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MORO - ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO