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Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1955-56.

Articolo unico.



Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con legge 25 luglio 1952, n. 1059, e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito in legge con legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamate in vigore per le sessioni dell'anno scolastico 1955-56.
Parimenti sono richiamate in vigore per l'anno scolastico 1955-56 le norme della legge 10 dicembre 1953, n. 934, circa gli esami di abilitazione tecnica negli istituti tecnici femminili.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.