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Proroga del termine stabilito dall'art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per la emanazione da parte del Governo di nuove norme in materia di tasse sui contratti di Borsa.

Articolo unico.



Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per l'emanazione da parte del Governo di nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di Borsa, e' fissato al 30 giugno 1956.
Restano ferme la composizione e le attribuzioni della Commissione parlamentare di cui allo stesso art. 5 della legge predetta.