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Temporanea deroga alle norme sui limiti di somma per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, di cui all'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del Demanio aeronautico.

Articolo unico.



Per un periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere autorizzate, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del Demanio aeronautico, aperture di credito a favore di funzionari delegati sino al limite di lire 100 milioni.