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Determinazione dell'importo della indennita' di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1954.

Articolo unico.



L'importo della, indennita' di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di la categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, e' determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1954 e per l'anno 1954, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.