Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali.
Art. 1.
L'art. 3 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' sostituito dal seguente:
"La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di: quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
dodici assessori e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e due assessori negli altri.
Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti e' di due".