Proroga della validita' delle norme transitorie di cui all'art. 3 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175.
Articolo unico.
Le norme transitorie contenute nell'art. 3 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175, riguardanti le promozioni dal grado 10° al grado 9° del ruolo del personale di gruppo C, quadro esecutivo di ufficio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono ripristinate fino allo scadere del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.