N NORME. red.it

Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure e alle preture.

Articolo unico.



Gli uditori giudiziari possono essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture, dopo sei mesi di tirocinio.
Agli stessi non possono essere affidate funzioni di presidenti di collegi giudicanti o di capo di procura della Repubblica.
L'esercizio della facolta' indicata nei commi precedenti e' limitata, sino al 31 dicembre 1958 ed ha luogo previo parere favorevole del Capo della Corte.