Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere, in estensione delle classifiche gia' disposte.
Art. 1.
In estensione delle classifiche disposte con le leggi 22 dicembre 1910, n. 919, e 27 novembre 1922, n. 887, sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle per gli argini e le sponde del corso principale del fiume Tevere da ponte Milvio al mare, nonche' quelle del canale di Fiumicino da Capo Due Rami all'inizio delle opere marittime, e degli affluenti nei tratti rigurgitati durante le massime piene.